cErtificazione energetica ed elettrica torino e provincia

             

                       CERTIFICA L’IMPIANTO ELETTRICO DELLA  TUA CASA

                                   NEGOZIO , UFFICIO O PICCOLA AZIENDA

CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI:

Con il decreto ministeriale 37 del 2008 ( dm 37/8), entrato in vigore il 27 marzo, č possibile certificare il proprio impianto elettrico di casa ,del proprio negozio, ufficio o piccola azienda nonostante non si abbia la documentazione specifica .

 

Se chi vi ha fatto l’impianto non vi ha rilasciato niente, come spesso capita, con questa certificazione sarete in regola !

Č infatti possibile sostituire questa documentazione,(dichiarazione di conformitą) per case, industrie, uffici  e immobili in generale costruiti prima del 27/03/2008, con un’altra  detta: (dichiarazione di rispondenza alle norme) o pił comunemente diri.

La diri omologa a tutti gli effetti l’impianto elettrico. art. 7 comma 6 del DM 37/2008 nuova normativa di riferimento  erroneamente chiamata  nuova legge 46/90.

Come lo stesso articolo recita, la diri deve essere rilasciate da tecnico abilitato, e non sempre l’elettricista č figura tecnica abilitata.

E’ molto importante verificare che l’impresa o professionista ricada esattamente nelle specifiche dell’ articolo 7 comma 6 del dm 37/08 , pena l’annullamento del certificato stesso.

Purtroppo come spesso capita, il vero problema č la poca informazione, e conoscenze normative del settore elettrico, che porta quasi sempre a fidarsi di quello che ci viene detto dall’elettricista, o impresa di installazione, pensando sempre in buona fede di avere a che fare con dei “seri” professionisti.

Ma la cruda veritą, č che non sempre č cosģ, anzi quasi mai lo č.

Purtroppo non vi sono neanche garanzie a tutela del cittadino, che essendo l’utente finale si trova sempre in condizioni di dover riparare ad errori fatti da altri, e dover pagare per sanare situazioni non imputabili a lui stesso.

 

Basti pensare che il certificato elettrico, di cui si parla tanto ora, altri non č che la dichiarazione di conformitą, che l’elettricista o impresa che ha fatto l’impianto, era tenuto obbligatoriamente a darvi gią dal 1990.

Esisteva infatti una legge, la famosa legge 46/90, fatta appunto nel 1990, adesso sostituita dal dm 37/08 , che imponeva di consegnare questa certificazione, subito dopo aver realizzato l’impianto.

E chissa perché quasi nessuno c’č l’ha, e tantomeno sa di poterla rivendicare come di suo diritto da chi gli ha fatto l’impianto.

Magari segnalando la scorrettezza, e il non rispetto della legge  alla camera di commercio di cui fa parte tale impresa.

In effetti questo certificato, č nato per sanare situazioni particolari, tipo fallimento di imprese subito dopo la realizzazione dell’impianto elettrico, oppure per impianti realizzati prima del 1990.

Ma di fatto in Italia le situazioni fuori norma sono pił del 90%, e ancora una volta l’utente si trova a dover pagare due volte.

Nel nostro caso siamo un gruppo di tecnici, periti industriali iscritti all’albo del collegio di Torino, che esercitano la professione di progettazione impianti elettrici da pił di 5 anni.

Siamo quindi abilitati anche a sanare queste situazioni anormali di impianti elettrici che non sono in possesso di certificazione elettrica.

Con l’emanazione di questo decreto č diventato di fatto  obbligatorio il possesso del certificato elettrico , per impianti del proprio immobile.

Tale certificato potrebbe esservi richiesto dal notaio  al momento del rogito, nel caso di una compravendita immobiliare  .  ( obbligo di presentare il certificato elettrico all’atto di vendita se vi viene richiesto), č infatti obbligatorio possederlo.

La richiesta puņ essere fatta dal  dal notaio o compratore, che ha tutto il diritto di verificare che l’impianto elettrico sia a norma, pena il possibile annullamento del contratto di vendita.

 

Il certificato elettrico puņ essere richiesto inoltre nel momento in cui si voglia modificare il proprio contratto di fornitura elettrica, per esempio da 3 kw a 6 kw, o nella futura previsione del mercato libero dell’energia, per passare da un ente fornitore  ad un altro.

 

Inoltre in un periodo come questo che si parla sempre pił di sicurezza sul lavoro, la legislazione ha emanato diverse leggi, non per ultima il testo unico sulla sicurezza, legge 81 /08 nella quale sono state modificate e recepite diverse normative sulla sicurezza elettrica, ed applicate diverse sanzioni per chi non le rispetta o fa rispettare.

E’ importante capire che dalla piccola casa alla grande industria la sicurezza per le persone deve essere garantita, e cosģ come la responsabilitą del datore di lavoro nei confronti del dipendente č la stessa che di un proprietario di casa nei confronti del suo affittuario in caso di incidenti addebitabili a una carente manutenzione , nonchč a mancati controlli e verifiche di sicurezza sull’impianto elettrico.

Anche per  un amministratore di condominio, č molto importante essere sicuri che l’impianto dell’immobile abbia la certificazione elettrica, in quanto č proprio lui il garante della sicurezza, ed a lui faranno capo  gli eventuali procedimenti penali nel caso di danni a cose e a terzi.

In qualsiasi grado di giudizio č di fondamentale importanza dimostrare che il proprietario dell’immobile o amministratore abbia fatto certificare l’impianto, ciņ lo tutelerebbe da eventuali responsabilitą penali e civili.

E’ da precisare che il rapporto che c’č tra proprietario ed affittuario, in termini di responsabilitą č come quello tra datore di lavoro e dipendente, o tra amministratore di condominio e condomini, queste č la catena della sicurezza che la normativa impone, legge 81/08

 

Un piccolo chiarimento č doveroso, la dichiarazione di conformitą, e la diri (dichiarazione di rispondenza alle norme) sono due certificati diversi; la prima la rilascia l’elettricista iscritto all’albo degli artigiani, ma puņ essere fatta solo su un lavoro svolto da lui! , perché come dice la legge, lui certifica che il suo lavoro č stato fatto a regola d’arte.

La DIRI, la puņ rilasciare solo un professionista abilitato con specifici requisiti come gli iscritti agli albi dei periti industriali o degli ingegneri che esercitano la professione da almeno 5 anni, o responsabili tecnici con determinati titoli e studi, a tale proposito č molto importante leggere bene l’art .7 comma 6 del DM 37/2008 nuova normativa di riferimento.

 

Nel caso di un rifacimento dell’impianto, deve essere rilasciata la dichiarazione di conformitą (certificato) relativa al solo rifacimento, mentre per la restante parte di impianto occorre sempre la figura tecnica abilitata ,che non sempre coincide con l’elettricista.

 

Quanto detto finora, č trascritto nel decreto ministeriale DM 37/2008 nuova normativa di riferimento

Spero che questi chiarimenti siano di utilitą a molti, e nell’eventualitą di maggiori informazioni non esitate a contattarci mediante e-mail, cercheremo di rispondere nel pił breve tempo possibile.

 

Premettendo che il nostro studio tecnico non č una impresa installatrice, non abbiamo nessun interesse a vendervi prodotti, che magari risulterebbero inutili, č infatti quasi sempre sufficiente nel 99% dei casi avere solo il salvavita nelle vecchie abitazioni costruite prima del 1990.

La dichiarazione di rispondenza o comunemente chiamata diri , non č altro che un certificato che attesta che l’immobile risponde alla normativa, che non č quella attuale, ma quella in cui l’impianto č stato creato, o in cui č stato rifatto.

Esempio una casa costruita prima del 1990, dovrą rispondere ai requisiti di sicurezza, della vecchia legge 547, oggi abrogata dal testo unico sulla sicurezza legge 81/08, dove allora non esisteva neanche il salvavita, perciņ, inserendo questo componente, di tecnologia moderna, si riesce a certificare la casa, anche senza l’impianto di terra.

Per le case costruite dopo il 1990, vi č l’obbligo di rispondere alla vecchia legge 46/90, oggi sostituita dal dm 37/08, in cui c’era l’obbligo del differenziale (salvavita), impianto di terra e di altre condizioni e nel quale vi č l’obbligo della dichiarazione di conformitą.

Per le case costruite dopo il 27 marzo 2008, vi č l’obbligo di seguire il dm37/08 e la legge sulla sicurezza 81/08

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Torino

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- certificazione elettrica per immobili anteriori al 27 marzo 2008

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- certificazione elettrica o diri dichiarazione di rispondenza

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