CERTIFICAZIONE IMPIANTI ELETTRICI:
Con il decreto ministeriale 37 del 2008 ( dm 37/8), entrato in vigore il 27 marzo, č possibile certificare il proprio impianto elettrico di casa ,del proprio negozio, ufficio o piccola azienda nonostante non si abbia la documentazione specifica .
Se chi vi ha fatto limpianto non vi ha rilasciato niente, come spesso capita, con questa certificazione sarete in regola !
Č infatti possibile sostituire questa documentazione,(dichiarazione di conformitą) per case, industrie, uffici e immobili in generale costruiti prima del 27/03/2008, con unaltra detta: (dichiarazione di rispondenza alle norme) o pił comunemente diri.
La diri omologa a tutti gli effetti limpianto elettrico. art. 7 comma 6 del DM 37/2008 nuova normativa di riferimento erroneamente chiamata nuova legge 46/90.
Come lo stesso articolo recita, la diri deve essere rilasciate da tecnico abilitato, e non sempre lelettricista č figura tecnica abilitata.
E molto importante verificare che limpresa o professionista ricada esattamente nelle specifiche dell articolo 7 comma 6 del dm 37/08 , pena lannullamento del certificato stesso.
Purtroppo come spesso capita, il vero problema č la poca informazione, e conoscenze normative del settore elettrico, che porta quasi sempre a fidarsi di quello che ci viene detto dallelettricista, o impresa di installazione, pensando sempre in buona fede di avere a che fare con dei seri professionisti.
Ma la cruda veritą, č che non sempre č cosģ, anzi quasi mai lo č.
Purtroppo non vi sono neanche garanzie a tutela del cittadino, che essendo lutente finale si trova sempre in condizioni di dover riparare ad errori fatti da altri, e dover pagare per sanare situazioni non imputabili a lui stesso.
Basti pensare che il certificato elettrico, di cui si parla tanto ora, altri non č che la dichiarazione di conformitą, che lelettricista o impresa che ha fatto limpianto, era tenuto obbligatoriamente a darvi gią dal 1990.
Esisteva infatti una legge, la famosa legge 46/90, fatta appunto nel 1990, adesso sostituita dal dm 37/08 , che imponeva di consegnare questa certificazione, subito dopo aver realizzato limpianto.
E chissa perché quasi nessuno cč lha, e tantomeno sa di poterla rivendicare come di suo diritto da chi gli ha fatto limpianto.
Magari segnalando la scorrettezza, e il non rispetto della legge alla camera di commercio di cui fa parte tale impresa.
In effetti questo certificato, č nato per sanare situazioni particolari, tipo fallimento di imprese subito dopo la realizzazione dellimpianto elettrico, oppure per impianti realizzati prima del 1990.
Ma di fatto in Italia le situazioni fuori norma sono pił del 90%, e ancora una volta lutente si trova a dover pagare due volte.
Nel nostro caso siamo un gruppo di tecnici, periti industriali iscritti allalbo del collegio di Torino, che esercitano la professione di progettazione impianti elettrici da pił di 5 anni.
Siamo quindi abilitati anche a sanare queste situazioni anormali di impianti elettrici che non sono in possesso di certificazione elettrica.
Con lemanazione di questo decreto č diventato di fatto obbligatorio il possesso del certificato elettrico , per impianti del proprio immobile.
Tale certificato potrebbe esservi richiesto dal notaio al momento del rogito, nel caso di una compravendita immobiliare . ( obbligo di presentare il certificato elettrico allatto di vendita se vi viene richiesto), č infatti obbligatorio possederlo.
La richiesta puņ essere fatta dal dal notaio o compratore, che ha tutto il diritto di verificare che limpianto elettrico sia a norma, pena il possibile annullamento del contratto di vendita.
Il certificato elettrico puņ essere richiesto inoltre nel momento in cui si voglia modificare il proprio contratto di fornitura elettrica, per esempio da 3 kw a 6 kw, o nella futura previsione del mercato libero dellenergia, per passare da un ente fornitore ad un altro.
Inoltre in un periodo come questo che si parla sempre pił di sicurezza sul lavoro, la legislazione ha emanato diverse leggi, non per ultima il testo unico sulla sicurezza, legge 81 /08 nella quale sono state modificate e recepite diverse normative sulla sicurezza elettrica, ed applicate diverse sanzioni per chi non le rispetta o fa rispettare.
E importante capire che dalla piccola casa alla grande industria la sicurezza per le persone deve essere garantita, e cosģ come la responsabilitą del datore di lavoro nei confronti del dipendente č la stessa che di un proprietario di casa nei confronti del suo affittuario in caso di incidenti addebitabili a una carente manutenzione , nonchč a mancati controlli e verifiche di sicurezza sullimpianto elettrico.
Anche per un amministratore di condominio, č molto importante essere sicuri che limpianto dellimmobile abbia la certificazione elettrica, in quanto č proprio lui il garante della sicurezza, ed a lui faranno capo gli eventuali procedimenti penali nel caso di danni a cose e a terzi.
In qualsiasi grado di giudizio č di fondamentale importanza dimostrare che il proprietario dellimmobile o amministratore abbia fatto certificare limpianto, ciņ lo tutelerebbe da eventuali responsabilitą penali e civili.
E da precisare che il rapporto che cč tra proprietario ed affittuario, in termini di responsabilitą č come quello tra datore di lavoro e dipendente, o tra amministratore di condominio e condomini, queste č la catena della sicurezza che la normativa impone, legge 81/08
Un piccolo chiarimento č doveroso, la dichiarazione di conformitą, e la diri (dichiarazione di rispondenza alle norme) sono due certificati diversi; la prima la rilascia lelettricista iscritto allalbo degli artigiani, ma puņ essere fatta solo su un lavoro svolto da lui! , perché come dice la legge, lui certifica che il suo lavoro č stato fatto a regola darte.
La DIRI, la puņ rilasciare solo un professionista abilitato con specifici requisiti come gli iscritti agli albi dei periti industriali o degli ingegneri che esercitano la professione da almeno 5 anni, o responsabili tecnici con determinati titoli e studi, a tale proposito č molto importante leggere bene lart .7 comma 6 del DM 37/2008 nuova normativa di riferimento.
Nel caso di un rifacimento dellimpianto, deve essere rilasciata la dichiarazione di conformitą (certificato) relativa al solo rifacimento, mentre per la restante parte di impianto occorre sempre la figura tecnica abilitata ,che non sempre coincide con lelettricista.
Quanto detto finora, č trascritto nel decreto ministeriale DM 37/2008 nuova normativa di riferimento
Spero che questi chiarimenti siano di utilitą a molti, e nelleventualitą di maggiori informazioni non esitate a contattarci mediante e-mail, cercheremo di rispondere nel pił breve tempo possibile.
Premettendo che il nostro studio tecnico non č una impresa installatrice, non abbiamo nessun interesse a vendervi prodotti, che magari risulterebbero inutili, č infatti quasi sempre sufficiente nel 99% dei casi avere solo il salvavita nelle vecchie abitazioni costruite prima del 1990.
La dichiarazione di rispondenza o comunemente chiamata diri , non č altro che un certificato che attesta che limmobile risponde alla normativa, che non č quella attuale, ma quella in cui limpianto č stato creato, o in cui č stato rifatto.
Esempio una casa costruita prima del 1990, dovrą rispondere ai requisiti di sicurezza, della vecchia legge 547, oggi abrogata dal testo unico sulla sicurezza legge 81/08, dove allora non esisteva neanche il salvavita, perciņ, inserendo questo componente, di tecnologia moderna, si riesce a certificare la casa, anche senza limpianto di terra.
Per le case costruite dopo il 1990, vi č lobbligo di rispondere alla vecchia legge 46/90, oggi sostituita dal dm 37/08, in cui cera lobbligo del differenziale (salvavita), impianto di terra e di altre condizioni e nel quale vi č lobbligo della dichiarazione di conformitą.
Per le case costruite dopo il 27 marzo 2008, vi č lobbligo di seguire il dm37/08 e la legge sulla sicurezza 81/08